La Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), ha introdotto un sistema di qualificazione per le professioni per cui non esiste un albo professionale.

Ecco alcuni esempi di professioni non organizzate ai sensi di questa legge:
Consulente di marketing e comunicazione
Formatore e docente privato
Coach professionale (business coach, life coach, career coach, ecc.)
Consulente SEO e Digital Marketing
Copywriter e Content Creator
Web designer
Graphic designer
Social media manager
Programmatore e sviluppatore software
SEO specialist
Esperto di cybersecurity (se non iscritto a un ordine professionale specifico)
Naturopata
Operatore olistico
Counselor
Massaggiatore o operatore del benessere (se non rientra nelle figure sanitarie regolamentate)
Trainer e personal coach (non abilitati come istruttori certificati CONI o altre federazioni riconosciute)
Musicista e compositore freelance
Fotografo professionale
Artista visivo e pittore
Sceneggiatore e scrittore
Videomaker e montatore video
Giornalista freelance (se non iscritto all’Ordine dei Giornalisti)
Blogger e influencer
Redattore di contenuti digitali
Podcaster
Guida turistica indipendente (se non iscritta agli elenchi regionali abilitati)
Organizzatore di eventi
Wedding planner
Traduttore e interprete (se non iscritto all’albo dei traduttori giurati)
Consulente in materia di sicurezza sul lavoro
Esperto in energie rinnovabili
Project manager

Queste professioni possono essere esercitate in autonomia senza necessità di iscrizione ad albi o collegi, ma rispettando comunque eventuali normative di settore e obblighi fiscali.

Si sente parlare spesso di "certificazione", ma, ai sensi della L. 4/2013, per queste professioni il sistema di certificazione ha solo valore di “bollino di qualità” professionale. 

Per essere precisi, in Italia, in generale il sistema di “certificazione” di un/una professionista è organizzato su tre livelli (o “parti” secondo la definizione corrente):

  1. l’attestazione di prima parte è il diploma rilasciato dalla scuola di formazione al termine del percorso. Tale è Elab Academy.
  2. L’attestazione di seconda parte è l’attestato rilasciato dall’associazione professionale, la quale pone tra i requisiti di appartenenza per i soci l’obbligo di aggiornamento professionale costante. A sua volta l’associazione è tenuta a garantire di essere in possesso di un sistema certificato di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il suo settore di competenza. Elab Academy non rientra in questa categoria.
  3. La certificazione di terza parte è rilasciata da un ente terzo (che non sia una scuola di formazione o un’associazione di categoria), abilitato a conferire, a seguito di un esame, il bollino di qualità professionale. Si tratta di organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. La certificazione delle professionalità attesta che una determinata persona, valutata da una terza parte indipendente, secondo regole prestabilite, possiede i requisiti necessari e sufficienti per operare con competenza e professionalità in un determinato settore di attività. L’accreditamento assicura inoltre la validità delle certificazioni sui mercati internazionali.

ELAB Academy rilascia, al completamento dei corsi e, talvolta, al superamento di un test finale, un diploma sufficiente per esercitare la professione nel nostro Paese.

A dire il vero, per quanto spiegato poc’anzi, in realtà non avresti nemmeno bisogno del nostro diploma per esercitare legalmente una professione di cui hai appreso le competenze tramite i nostri corsi. Tuttavia, la nostra scuola è accreditata dal CDP Group, un ente inglese che garantisce:

  • la qualità dei nostri corsi,
  • che riceverai un certificato che attesta il tuo sviluppo professionale,
  • che ti attribuirà crediti formativi che potrebbero essere rilevanti in ambiti professionali dove tali crediti sono richiesti per il mantenimento dell’iscrizione a specifici albi o per il soddisfacimento di requisiti di aggiornamento professionale. Abbiamo usato il condizionale perchè quest’ultima garanzia dipende dalle specifiche regolamentazioni del settore in cui operi. In alcuni casi i crediti CPD sono riconosciuti come elementi validi per adempiere a obblighi di formazione mentre in altri potrebbero avere un valore più dichiarativo e meno vincolante. 

Ciò che è necessario che tu comprenda è che l’accreditamento CPD non equivale a una certificazione legale in senso stretto. Non si tratta di un titolo accademico o di una qualifica abilitante rilasciata dallo Stato.

Il nostro diploma è però garanzia di qualità formativa che può fare la tua differenza in un contesto professionale che, come detto, è libero nel nostro Paese.